EUDR ha una propria catena di evidenza
CBAM, EUDR e Passaporto digitale di prodotto sono regimi diversi e non usano gli stessi dati. Ricorrono però problemi di identità, fonti, tracciabilità, versioni, contraddizioni, rimedio e leggibilità futura.
Sette materie prime e prodotti derivati
L’EUDR riguarda bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, oltre a determinati prodotti derivati. L’ambito concreto va verificato nel Regolamento e nelle modifiche vigenti, non dedotto soltanto dal nome della materia prima.
Aggiornamento dell’ambito prodotti di luglio 2026
Il 13 luglio 2026 la Commissione ha annunciato un aggiornamento dell’ambito prodotti e degli strumenti digitali. Le sette materie prime restano invariate. I nuovi prodotti derivati aggiunti sono destinati a diventare soggetti dal 30 dicembre 2027, mentre l’atto delegato segue il previsto controllo. Occorre quindi distinguere l’ambito attuale dalle aggiunte successive.
Dal prodotto alle evidenze di due diligence
Prodotto rilevante → materia prima → operatore o fornitore → paese di produzione → parcella/geolocalizzazione ove richiesta → legalità ed evidenza di assenza di deforestazione → valutazione del rischio → informazioni e riferimento di due diligence.
Un documento può essere autentico ma non provare l’affermazione associata. Si esaminano quindi le relazioni prodotto–fornitore, fornitore–produttore, produttore–impianto, valore dichiarato–fonte e fascicolo corrente–versioni precedenti.
Ruoli dopo la semplificazione del 2025
Dopo la semplificazione del 2025, la responsabilità è maggiormente concentrata sul primo operatore che immette un prodotto rilevante sul mercato dell’Unione o lo esporta. Operatori a valle e commercianti hanno obblighi diversi di informazione e numeri di riferimento in funzione del ruolo e della dimensione.
Due diligence, geolocalizzazione, legalità e rischio
Una posizione di due diligence può dipendere da identità del prodotto, paese di produzione, geolocalizzazione delle parcelle ove richiesta, contesto produttivo, legalità, supporto alla condizione di assenza di deforestazione, valutazione del rischio e, se necessario, mitigazione. Tali elementi devono restare collegati al prodotto e ai passaggi nella catena.
Sistema informativo e cambiamenti di attuazione del 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565 ha modificato le regole tecniche del sistema informativo EUDR, incluse dichiarazioni di due diligence, dichiarazioni semplificate per determinati micro e piccoli operatori primari e interfacce tecniche. Numeri di riferimento, correzioni e passaggi fanno quindi parte del fascicolo.
Data di applicazione
Le attuali date di applicazione sono il 30 dicembre 2026 per operatori grandi e medi e per micro/piccoli operatori già soggetti al regolamento UE sul legno, e il 30 giugno 2027 per la maggior parte degli altri micro e piccoli operatori. Ogni impresa deve verificare il proprio ruolo e la data applicabile.
Cosa chiede una revisione documentale
Weetra esamina documenti in perimetro, fatti dichiarati, relazioni tra attori e oggetti regolati, coerenza di quantità e periodi, versioni concorrenti, contraddizioni, rimedi e limiti delle evidenze disponibili.
Posizionamento Weetra
CBAM è attualmente la principale applicazione operativa delle revisioni Weetra. EUDR e DPP sono ambiti regolatori in sviluppo e non sono presentati come servizi commerciali identici.